IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi  1  e  2  della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,  nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico  di  mobilita'  per  un  periodo uguale al trattamento CIGS
concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura di
concordato  preventivo  e  successivamente  fallite,   collocati   in
mobilita'  dopo  la fruizione di periodi di trattamento straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista l'istanza, con la quale i lavoratori, di  cui  all'allegato
elenco  nominativo  -  che  costituisce parte integrante del presente
decreto - gia' dipendenti dalla Soc. Leset di Bari,  hanno  richiesto
la  riattribuzione  dell'indennita'  di  mobilita',  di  cui al sopra
richiamato art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato che la societa', dalla quale  i  suddetti  lavoratori
dipendevano,  non  risulta  essere  stata  ammessa  alla procedura di
concordato   preventivo,   ne'   aver   usufruito   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  ai  sensi  della legge n.
56/1994;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre
1997, n. 393, in favore dei lavoratori, di  cui  all'allegato  elenco
nominativo  - che costituisce parte integrante del presente decreto -
non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita',  in
quanto  l'azienda da cui dipendevano non risulta essere stata ammessa
alla procedura  di  concordato  preventivo,  ne'  aver  usufruito  di
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale ai sensi della
legge n. 56/1994.
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  avverso lo stesso e' ammesso ricorso
straordinario   al   Presidente   della    Repubblica    o    ricorso
giurisdizionale,  rispettivamente entro centoventi o sessanta giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu